Statuto

ART. 1 – (Denominazione e sede)

  1. E’ costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in materia, il comitato di promozione sociale denominato:

“COMITATO PER LA VALORIZZAZIONE DI CASTELNUOVO DI CEVA” con sede a  Castelnuovo di Ceva, presso i locali del Comune.

ART. 2 – (Finalità)

  1. Il comitato è apartitico, non ha scopo di lucro,   svolge attività di promozione e utilità sociale ed è regolato dalla normativa di cui al Codice Civile.
  2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
  3. Le finalità che si propone sono:
  • promuovere incontri pubblici con esperti sui temi dello sviluppo agricolo, sociale e turistico;
  • formulare proposte socio economiche relative alla vita del paese;
  • garantire forme di discussione sui temi sensibili della vita del paese;
  • sostenere iniziative tese al recupero di attività agricole, commerciali e turistiche;
  • sostenere le condizioni di vita di chi risiede stabilmente, soprattutto dei giovani;
  • promuovere forme di mutualità, collaborazione e cooperazione per sostenere la riduzione delle risorse economiche in conseguenza della crisi;
  • sostenere il “sogno” di chi voglia tentare la pratica agraria come forma primaria di sostentamento;
  • difendere la memoria, il patrimonio storico, paesaggistico e architettonico;
  • affiancare le consuete attività di incontro e di festa portando un contributo con la propria specificità;
  • difendere il valore della regola, della legge, del diritto come tutela degli interessi della comunità e del singolo.

 

  1. Modalità per raggiungere lo scopo sociale:

–          a) per raggiungere le finalità prefisse il comitato si doterà degli strumenti che riterrà più opportuni

–          b) per il raggiungimento dello scopo sociale il comitato potrà chiedere il sostegno finanziario dei propri aderenti, anche sotto forma di quote associative, e degli enti, pubblici e privati, operanti sul territorio,

–          c) potrà inoltre compiere ogni attività, di promozione e divulgativa, che riterrà necessaria e opportuna.

ART. 3 – (Soci)

  1. Sono ammessi al Comitato tutte le persone fisiche di buone doti morali, che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l’eventuale regolamento interno
  2. L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è  il Consiglio Direttivo.

Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità, motivare l’adesione ed impegnarsi a versare la quota associativa.

Ci sono 3 categorie di soci:

fondatori, coloro i quali hanno sottoscritto l’atto costitutivo;

ordinari, coloro che sono ammessi successivamente dal consiglio direttivo e versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea,

sostenitori: sono coloro che oltre alla eventuale quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie,

benemeriti: sono persone nominate tali dall’Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore del Comitato.

ART. 4 – (Diritti e doveri dei soci)

  1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
  2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell’associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività prestata.
  3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
  4. La quota iniziale di ammissione verrà stabilita durante la prima Assemblea ed in concomitanza con l’approvazione dello Statuto, sarà una quota fissa  per socio.
  5. I soci che hanno degli scoperti nei confronti del Comitato al momento di una votazione o di una riunione ordinaria o straordinaria, od in qualsiasi momento in cui è richiesta la regolarità della loro posizione, perderanno automaticamente il diritto di voto e saranno a tutti gli effetti considerati non in regola fino all’assolvimento dei loro obblighi.
  6. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nel Comitato prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

 

ART. 5 – (Recesso ed esclusione del socio)

  1. Il socio può recedere dal comitato mediante comunicazione scritta al        Consiglio direttivo.
  2. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio  agli scopi del comitato, il Consiglio direttivo dovrà applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione.

ART. 6 – (Organi sociali)

  1. Gli organi dell’associazione sono:

–          Assemblea dei soci,

–          Consiglio direttivo composto da n. 5 membri,

–          Presidente,

–          Segretario

–          Revisore dei Conti (organo diverso dal CD),

  1. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

ART. 7 – (Assemblea)

1.                  L’Assemblea è l’organo sovrano del Comitato ed è composta da tutti i soci.

  1. E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente del Comitato o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto, fax,  email o con altro mezzo che il Consiglio ritiene opportuno da inviare almeno 7 giorni prima della data dell’assemblea, con l’indicazione dell’ordine del giorno.
  2. L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
  3. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento del Comitato. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

 

ART. 8 – (Compiti dell’Assemblea)

  1. L’assemblea deve:

–               approvare il rendiconto a consuntivo e preventivare gli impegni di futura  realizzazione;

–               fissare l’importo della quota sociale annuale;

–               determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;

–               approvare l’eventuale regolamento interno;

–               eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;

–               nominare il revisore dei conti;

–               deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

ART. 9 – (Validità Assemblee)

  1. L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
  2. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun aderente.
  3. Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone.
  4. L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza della metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie il comitato e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di ¾ dei soci.

ART. 10 – (Verbalizzazione)

1.         Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario oppure da un componente dell’assemblea appositamente nominato           e sottoscritto dal presidente.

2.         Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

 

ART. 11 – (Consiglio direttivo)

  1. Il consiglio direttivo è composto da un numero di 5 membri eletti dall’assemblea tra i propri componenti.
  2. Il consiglio direttivo è validamente costituito  quando è presente la maggioranza dei componenti; nomina al suo interno il segretario; delibera a maggioranza dei presenti.
  3. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea; redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
  4. Il consiglio direttivo dura in carica per n. 1 anno e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 2 mandati.

 

ART. 12 – (Presidente)

  1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione, presiede il Consiglio direttivo e l’assemblea; convoca l’assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

 

ART. 13 – (Risorse economiche)

1.         Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da:

a.   contributi e quote associative;

b.   donazioni e lasciti;

c.    ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L 383/2000.

  1. 2.                  Il comitato ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali
  2. Il comitato ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni  che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

 

ART. 14 – (Rendiconto economico-finanziario)

  1. Il rendiconto economico-finanziario del comitato è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.
  2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall’assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, previo parere favorevole del revisore dei conti, ed è depositato presso la sede dell’associazione e consultabile da ogni associato, previa richiesta al revisore dei conti.

ART. 15 – (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

  1. L’eventuale scioglimento del comitato sarà deciso soltanto dall’assemblea con le modalità di cui all’art. 9.
  2. In tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a associazioni con finalità analoghe o a fini di utilità sociale salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 16 – (Disposizioni finali)

  1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.
  2. Per qualsiasi controversia inerente l’interpretazione o l’applicazione del presente contratto che non fosse risolta pacificamente tra le parti , sarà deferita ad un unico arbitro , da nominarsi di comune accordo  o in difetto dal Tribunale di Circoscrizione.