ART. 1 – (Denominazione e sede)
- E’ costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in materia, il comitato di promozione sociale denominato:
“COMITATO PER LA VALORIZZAZIONE DI CASTELNUOVO DI CEVA” con sede a Castelnuovo di Ceva, presso i locali del Comune.
ART. 2 – (Finalità)
- Il comitato è apartitico, non ha scopo di lucro, svolge attività di promozione e utilità sociale ed è regolato dalla normativa di cui al Codice Civile.
- I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
- Le finalità che si propone sono:
- promuovere incontri pubblici con esperti sui temi dello sviluppo agricolo, sociale e turistico;
- formulare proposte socio economiche relative alla vita del paese;
- garantire forme di discussione sui temi sensibili della vita del paese;
- sostenere iniziative tese al recupero di attività agricole, commerciali e turistiche;
- sostenere le condizioni di vita di chi risiede stabilmente, soprattutto dei giovani;
- promuovere forme di mutualità, collaborazione e cooperazione per sostenere la riduzione delle risorse economiche in conseguenza della crisi;
- sostenere il “sogno” di chi voglia tentare la pratica agraria come forma primaria di sostentamento;
- difendere la memoria, il patrimonio storico, paesaggistico e architettonico;
- affiancare le consuete attività di incontro e di festa portando un contributo con la propria specificità;
- difendere il valore della regola, della legge, del diritto come tutela degli interessi della comunità e del singolo.
- Modalità per raggiungere lo scopo sociale:
– a) per raggiungere le finalità prefisse il comitato si doterà degli strumenti che riterrà più opportuni
– b) per il raggiungimento dello scopo sociale il comitato potrà chiedere il sostegno finanziario dei propri aderenti, anche sotto forma di quote associative, e degli enti, pubblici e privati, operanti sul territorio,
– c) potrà inoltre compiere ogni attività, di promozione e divulgativa, che riterrà necessaria e opportuna.
ART. 3 – (Soci)
- Sono ammessi al Comitato tutte le persone fisiche di buone doti morali, che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l’eventuale regolamento interno
- L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo.
Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità, motivare l’adesione ed impegnarsi a versare la quota associativa.
Ci sono 3 categorie di soci:
fondatori, coloro i quali hanno sottoscritto l’atto costitutivo;
ordinari, coloro che sono ammessi successivamente dal consiglio direttivo e versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea,
sostenitori: sono coloro che oltre alla eventuale quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie,
benemeriti: sono persone nominate tali dall’Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore del Comitato.
ART. 4 – (Diritti e doveri dei soci)
- I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
- Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell’associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività prestata.
- I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
- La quota iniziale di ammissione verrà stabilita durante la prima Assemblea ed in concomitanza con l’approvazione dello Statuto, sarà una quota fissa per socio.
- I soci che hanno degli scoperti nei confronti del Comitato al momento di una votazione o di una riunione ordinaria o straordinaria, od in qualsiasi momento in cui è richiesta la regolarità della loro posizione, perderanno automaticamente il diritto di voto e saranno a tutti gli effetti considerati non in regola fino all’assolvimento dei loro obblighi.
- Gli aderenti svolgeranno la propria attività nel Comitato prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.
ART. 5 – (Recesso ed esclusione del socio)
- Il socio può recedere dal comitato mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.
- In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi del comitato, il Consiglio direttivo dovrà applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione.
ART. 6 – (Organi sociali)
- Gli organi dell’associazione sono:
– Assemblea dei soci,
– Consiglio direttivo composto da n. 5 membri,
– Presidente,
– Segretario
– Revisore dei Conti (organo diverso dal CD),
- Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.
ART. 7 – (Assemblea)
1. L’Assemblea è l’organo sovrano del Comitato ed è composta da tutti i soci.
- E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente del Comitato o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto, fax, email o con altro mezzo che il Consiglio ritiene opportuno da inviare almeno 7 giorni prima della data dell’assemblea, con l’indicazione dell’ordine del giorno.
- L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
- L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento del Comitato. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.
ART. 8 – (Compiti dell’Assemblea)
- L’assemblea deve:
– approvare il rendiconto a consuntivo e preventivare gli impegni di futura realizzazione;
– fissare l’importo della quota sociale annuale;
– determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
– approvare l’eventuale regolamento interno;
– eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;
– nominare il revisore dei conti;
– deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.
ART. 9 – (Validità Assemblee)
- L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
- Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun aderente.
- Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone.
- L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza della metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie il comitato e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di ¾ dei soci.
ART. 10 – (Verbalizzazione)
1. Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario oppure da un componente dell’assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.
ART. 11 – (Consiglio direttivo)
- Il consiglio direttivo è composto da un numero di 5 membri eletti dall’assemblea tra i propri componenti.
- Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti; nomina al suo interno il segretario; delibera a maggioranza dei presenti.
- Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea; redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
- Il consiglio direttivo dura in carica per n. 1 anno e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 2 mandati.
ART. 12 – (Presidente)
- Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione, presiede il Consiglio direttivo e l’assemblea; convoca l’assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
ART. 13 – (Risorse economiche)
1. Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da:
a. contributi e quote associative;
b. donazioni e lasciti;
c. ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L 383/2000.
- 2. Il comitato ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali
- Il comitato ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
ART. 14 – (Rendiconto economico-finanziario)
- Il rendiconto economico-finanziario del comitato è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.
- Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall’assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, previo parere favorevole del revisore dei conti, ed è depositato presso la sede dell’associazione e consultabile da ogni associato, previa richiesta al revisore dei conti.
ART. 15 – (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)
- L’eventuale scioglimento del comitato sarà deciso soltanto dall’assemblea con le modalità di cui all’art. 9.
- In tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a associazioni con finalità analoghe o a fini di utilità sociale salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ART. 16 – (Disposizioni finali)
- Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.
- Per qualsiasi controversia inerente l’interpretazione o l’applicazione del presente contratto che non fosse risolta pacificamente tra le parti , sarà deferita ad un unico arbitro , da nominarsi di comune accordo o in difetto dal Tribunale di Circoscrizione.